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iniziale, la lettera, cioè, con cui il Ministro, formata la Commissione, dichiarava a coloro che erano chiamati a farne parte le ragioni che lo avevano determinato a tal passo.

E, come giovava alla maggiore illustrazione della genesi storica dello schema di legge, e poteva, ad un tempo, fornire materia ad opportuni confronti, così parve conveniente di riprodurre, fra i documenti allegati, il testo delle leggi straniere sull'estradizione, già stampate in sussidio degli studî della Commissione, aggiungendovi (preziosa primizia) le due recentissime che furono promulgate nella Repubblica Argentina (dell'agosto 1885) e nel nuovo Stato Indipendente del Congo (dell'aprile 1886).

Con lo stesso intendimento fu pure inserito lo studio che sulle leggi medesime fra di loro comparate venne, sempre in servigio della Commissione, composto dallo stesso Segretario, il quale lavoro, sebbene non sia che il frutto di una prima e frettolosa escursione in un campo non ancora da altri esplorato, e non sempre appaia in perfettissima consonanza con le idee più pacatamente maturate del Riepilogo, pure trovava qui acconcia sede come naturale introduzione e commento alla ristampata raccolta delle leggi straniere.

Finalmente, in grazia della sua singolare importanza storica, si è pur creduto di accogliere fra i documenti allegati, dandole anzi il primo posto, la breve ma succosa memoria, che uno dei più ragguardevoli Commissarî stimò di comunicare ai colleghi, sulla più scabrosa ed ardente fra le questioni da risolvere, quella dei reati politici in relazione col diritto di estradizione.

Sono questi gli elementi, che parvero i più idonei a fornire un chiaro e adequato concetto dell'opera compiuta dalla Commissione, e che furono quindi prescelti a comporre il presente volume.

Il Compilatore

E. PUCCIONI.

LETTERA

DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MANCINI)

AI COMPONENTI LA COMMISSIONE

LETTERA

DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (MANCINI)

AI COMPONENTI LA COMMISSIONE

Onorevoli Signori,

Le cresciute relazioni di commercio, le frequenti emigrazioni, la maravigliosa facilità delle comunicazioni, per cui si distingue l'epoca nostra, in mezzo ai molti vantaggi, hanno avuto benanche per effetto di rendere più agevole la fuga, più sicuro l'asilo all'estero, e quindi più frequente la impunità per coloro che, avendo violato le leggi, contrassero un debito verso la Giustizia.

Da ciò la necessità e la tendenza di allargare proporzionatamente la sfera d'azione della legge penale, per contrapporre alla tanto cresciuta facilità della evasione dei colpevoli, per dir cosi, la ubiquità della repressione.

Il quale intento potrebbe raggiungersi in due modi: o adottando, cioè, il sistema, che alcuni hanno ragheggiato, di una giurisdizione penale promiscua, universale, cosmopolita per ogni sorta di misfatti, da chiun

que e dovunque perpetrati; ovvero perpetrati; ovvero rendendo più generale e più efficace l'applicazione del principio dell'estradizione dei delinquenti.

Lasciando all'avvenire la cura di decidere quale fra i due sistemi sia da preferire in astratto, certo è che, nel fatto, il sistema della estradizione ha avuto la preferenza, non solo nella pratica dei Governi, ma altresi nella dottrina della grande maggioranza dei moderni criminalisti.

Non potrebbe, infatti, negarsi, che solo nel luogo del reato può riescire più facile e più efficace la repressione.

È là che si trovano i testimoni del fatto; è là che esiste la parte lesa, che si produssero lo spavento sociale e il malo esempio; colà, dunque, il delinquente sia giudicato, e sconti la pena che si è meritata.

Fondata, in diritto, sul principio dell'interesse e del dovere che hanno le nazioni di aiutarsi vicendevolmente affinché la giustizia raggiunga in ogni caso e nel modo più efficace il suo fine, la Estradizione può dirsi per certi rispetti istituzione moderna.

Sarebbe qui fuori di luogo di rifarne la storia. Basterà ricordare come essa sia passata per tre differenti fasi.

Prevale nella prima il sistema che potrebbe dirsi empirico ed arbitrario.

La estradizione si chiede o non si chiede, si accorda o non si accorda secondo che pare meglio, e senza che alcuna regola prestabilita ne fissi i casi, i modi, le condizioni.

È il sistema prevalente nell'antichità e per quasi tutto il medio ero, in cui la Estradizione, come isti

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