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dei tre benemeriti diplomatici che presso quelle tre Corti rappresentano il Regno.

La conclusione nostra, se dettata, come conviene che lo sia, da quel criterio che deve dominare in ogni atto della vita esteriore di uno Stato, non può adunque essere dubbiosa. Anche l'Italia deve abbracciare francamente la comune dottrina; e, senza spostare la questione con la negazione del carattere politico che l'assassinio o l'avvelenamento possano rivestire, deve dichiarare, sia nella legge interna, si nel diritto convenzionale, che questi reati, abbiano o no indole politica, saranno pur sempre esclusi da una immunità di cui sono indegni.

A. BLANC.

II.

LE LEGGI STRANIERE SULLA ESTRADIZIONE,

COMPARATE

MEMORIA

del Segretario Avv. E. PUCCIONI

LE LEGGI STRANIERE SULLA ESTRADIZIONE

COMPARATE

AD USO DELLA COMMISSIONE

MEMORIA

del Segretario Avv. E. PUCCIONI

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Origine, caratteri e limiti delle leggi d'estradizione. Uaa delle più essenziali e preziose guarentigie della libertà individu-le è senza dubbio il principio professato ab antico nella libera Inghilterra, e quindi accolto nelle moderne Costituzioni dei popoli dəll'Europa continentile e d'America, che niuno possa essere arrestato, nè tradotto in giudizio, se non nei casi e nei modi dalla legge pre-stabiliti.

Questo principio, presso i popoli di razza anglo-sassone, venne sempre considerato applicabile tanto agli stranieri che ai nazionali.

Queste semplici premesse bastano a spiegare come in Inghilterra e agli Stati Uniti d'America la materia della estradizione sia stata sempre riguardata come del dominio del Potere Legislativo.

Da ciò la necessità, o di fare approvare volta per volta leggi speciali per dare pratica efficacia alle Convenzioni di estradizione che si venivano stipulando sulla materia, o di avere una legge generale, normale, fondamentale, che una volta per sempre abilitasse il Potere Esecutivo a dare pieno effetto alle convenzioni da esso conchiuse.

È questo lo scopo principale, è questa la prima ragione d'essere -della Legge Americana del 1848 e della Legge Inglese del 1870.

Anche nel Belgio e in Olanda, le respettive Costituzioni vennero interpretate nel senso che anche gli stranieri godessero delle guarentigie assicurate ai cittadini, sicchè anche là fu sentito il bisogno di leggi che regolissero i casi e i modi nei quali uno straniero avrebbe potuto essere consegnato, per delitti, ad un Governo est ro.

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