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dall' esercizio della professione per un termine da giorni quindici a tre mesi.

ART. 7.

Tutti coloro che fanno parte d' alcuna delle corporazioni abolite non saranno tenuti a giustificare le condizioni di età o di capacità che fossero stabilite dai regolamenti, ond' essere mantenuti nell' esercizio della loro arte, industria o professione.

ART. 8.

Il residuo debito tuttavia sussistente verso la regia azienda dei prestiti di Firenze, in dipendenza del prestito di 400,000 lire toscane, contratto colla medesima nel 1847 dal cessato Governo toscano, onde sopperire al pagamento delle indennità state accordate alle abolite compagnie dei facchini bergamaschi passerà a carico dello Stato in quella somma che risulterà dovuta al 31 dicembre di quest' anno. E a tale effetto verrà istituita sul bilancio del Ministero d' agricoltura, industria e commercio per l'anno 1864 apposita categoria fra le spese straordinarie sotto denominazione: Corporazioni d' arti e mestieri abolite.

ART. 9.

Le provisioni che occorrano per l'esecuzione di quanto trovasi disposto dall' articolo 2, non che i regolamenti contemplati agli articoli 3, 4, e 5, emaneranno per decreto reale.

ART. 6.

Coloro che fanno parte delle corporazioni abolite non sono tenuti a giustificare le condizione di età o di capacità che fossero stabiliti dai regolamenti per l'esercizio della loro arte, industria o professione. Saranno però tenuti a contribuire all' istituzione di soccorso di cui all' articolo 4.

ART. 7. aggiunto.

Ove sai necessario di assicurare il pagamento di sussidi agli ammalati, alle vedove, agli orfani ed ai vecchi, prestati ora dalle corporazioni, sarà destinato un fondo fornito in parte dallo Stato, ed in parte dalle Camere di commercio ove tali corporazioni esiste

vano.

ART. 8.

Il residuo debito verso la R. Azienda dei prestiti di Firenze nascente dal prestito di quattrocento mila lire toscane, contratto colla medesima nel 1847 dal cessato governo toscano per indennità accordata alle abolite compagnie dei facchini bergamaschi, passerà a carico della Stato. La somma per ciò occorrente sarà iscritta sul bilancio del Ministero d' agricoltura, industria e commercio per l'anno 1864.

ART. 9.

Con decreto reale saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge.

Sessione Parlamentare del 1863.
Senato del Regno.

Progetto di legge per l' Abolizione delle Corporazioni privilegiate di Arti e Mestieri presentato in iniziativa al Senato dal ministro di Agricultura e Commercio (Manna) nella tornata del 1 giugno 1863. Signori Senatori.

La storia delle corporazioni d'arti e mestieri dimostra con molta evidenza come il privilegio e il monopolio sieno della più remota antichità.

Esistevano corporazioni d'operai in Roma e Grecia antiche, come nelle Gallie, in Germania, e nella Inghilterra ai tempi di mezzo. Iu vari paesi della incivilita Europa esse esistono tuttavia.1

Istituzioni sorte ovunque cose uniformemente, e mantenutesi per volgere di secoli attraverso tanti rivolgimenti politici ed economici, convien dire che avessero una propria ragione di essere.

una vera

E tale ragione sussisteva di fatto; imperocchè ove il manifatturiere tenta le sue prime prove, e l'industria pone il suo primo stabilimento, ove nè privati, nè principi, nè comuni, nè Parlamento si preoccupano più che tanto della condizione economica delle classi artigiane; ivi l'associazione loro diventa necessità. È l'azione collettiva delle masse, che si sostituisce all' iniziativa individuale per rimuovere gli ostacoli opposti allo svolgimento dell' industria dall' insufficienza degli affari, dall' incertezza dei Governi, dal difetto di libera concorrenza, dall' imperfezione stessa dell' arte.

Pero', cessate le cause che generarono il bisogno dell' associazione organizzata l' istituzione cadde da sè come cosa che ha fatto il suo tempo, o se pure per circonstanze speciali sopravviva, essa procederà, nel seguito, contraria allo scopo primitivo; per lo meno devia e s'imbastardisce, appunto perchè le circonstanze trovansi invertite.

Tale appare al sottoscritto la sorte delle corporazioni di arti e mestieri, di codeste colonne necessario al primo impianto dell' Edificio industriale, inutili, anzi pericolose ad opera compiuta.

Ne dissimile concetto dovettero formarsi gli ecomisti ed i legislatori, i quali propugnarono o sancirono l'abolizione delle corporazioni privilegiate di artigiani.

1 L'industria prussiana, per esempio, trovasi tuttavia sotto il regime deile corporazioni, le quali prendono norma dalle disposizioni contenute nel titolo VIII., sezione III., alinea 7 del Codice generale di quel regno.

In questo rispetto è notevole il proemio delle patenti 14 agosto 1844 con le quali Re Carlo Alberto decretava la soppressione nelle vecchie provincie di simili corporazione ed associazioni di operai.

"Col lodevole intendimento (recavano de dette patenti) di favorire lo sviluppo dell' industria nazionale e di promuovere l'introduzione e lo stabilimento in questi Stati di fabbriche e manifatture d'ogni maniera, li Reali nostri Predecessori ravvisarono conveniente di permettere nei passati tempi l'erezione di parecchie università e corporazioni di arti e mestieri e di approvarne li rispettivi regolamenti, i quali segnavano le discipline da osservarsi dagli aspiranti all' esercizio di esse arti e mestieri, ed imponevano loro varii obblighi per essere ammessi ad esercitarle. . .

"Siffatti provvedimenti, consigliati dalle circonstanze particolari di quei tempi in cui molti arti e manifatture erano presso di noi appena nascenti, ed abbisognavano perciò d'una speciale tutela che ne dirigesse passo a passo lo sviluppo e l'avanzamento partorirono i più vantaggiosi effetti ed ebbero tutto quel favorevole risultamento cui mirava la saviezza dei legislatori, ma i rapidi progressi che fecero d'allora in poi e vanno tuttavia facendo le arti, il gran numero d'ingegnose macchine che suppliscono ora all' opera del' uomo ed i mirabili perfezionamenti introdotti in pressochè tutti i rami dell' umana industria hanno mutato affatto la condizione delle cose e ci hanno persuasi che, se furono quei regolamenti necessari e sommamente giovevoli al conseguimento dell' utile scopo cui erano diretti, producono di presente un effetto del tutto contrario allo stesso scopo coll' inceppare l'industria medesima anzichè porgerle aiuto e fomento.

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Convinti noi pertanto di una tale verità, pienamente d'altronde confermata dall' esperienza, la quale ha dimostrato che dovunque vennero abolite le uni sità o corporazioni d'arti e mestieri, e soppressi i regolamenti ond' erano rette, progrediscono in sorprendente modo le arti ed il commercio, sicchè vi fioriscono ora e prosperano più che altrove, ed animati dal più vivo desiderio di procurare un eguale benefizio agli amati nostri sudditi, dopo di avere già abolito con nostro regio biglietto del 17 marzo 1838 l'obbligo della formazione del capo d'opera per tutti coloro che vi erano tenuti, ed aboliti successivamente con lettere patenti del 12 agosto 1841 i regolamenti richiamati in vigore nel 1815 sull' industria serica, siamo entrati in determinazione di svincolare e render libero l'esercizio

d'ogni industria nei reali nostri dominii col sopprimere le mentovate università o corporazioni e coll' abolirne i regolamenti, solo conservando agl' individui addetti ad una medesima arte o mestire la facoltà di esercitare in comune atti di religione e di carità e beneficenza."

Ma anche più di quanto non promettesse il proemio, la reforma era profonda e radicale.

"Tutte le università, così la legge, unioni e corporazioni di arti e mestieri che ancora esistono nei nostri Stati, qualunque sia la loro natura e denominazione, sono soppresse, come sono in ogni loro parte aboliti gli statuti, o memoriali a capi, coi quoli furono istituite o riformate, e restano tuttora governate. Rimane in conseguenza libero a chiunque l'esercizio di qualsivoglia arte o mestiere, e cessano gli obblighi i divieti, i vincoli, le restrizioni, gli esami, la formazione di capo d'opera ed i pagamenti dei diritti di ammessione al maestrato o corporazione, imposti dai predetti statuti o memoriali a capi, o da qualsivoglia altra simile disposizione, sotto le riserve di cui all'art 23" (articolo 1 e 2).

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Dette patenti non furono pubblicate nell' Isola di Sardegna, la quale a quell' epoca si reggeva con leggi a parte; e nella Liguria, o per dir meglio, in Genova, non ricevettero piena esecuzione: sia che allo scioglimenti di fatto delle varie associazioni e compagnie addette al servizio di quel porto, dogana e portofranco, si reputasse opportuno di far precedere l'emanazione di speciali regolamenti e l'organizzazione di pubblici servizi, locchè non fu fatto, o piuttosto che siasi ritenuto in diritto che quel sovrano provvedimento non avesse contemplate le compagnie e associazioni predette.

Per tal modo le corporazioni prolungarono così in Genova come in Sardegna un'esistenza che è incompatibile coi principii dell libertà del lavoro già attuati nelle altre provincie dello Stato. Taluna di quelle profittando anzi di momenti politici difficili otteneva dal Governo provvedimenti di riorganizzazione e di riforma, i quali implicano la ricognizione per non dire la conferma dell' istituzione rispettiva.

Le corporazioni tuttavia esistenti in Genova sono abbastanza numerose: calafati, maestri d'ascia, zavorrai e altri, i quali tutti costituiscono le cosi dette professioni marittime con esercizio esclusivo; i barcaiuoli di porto e i facchini dei ponti e degli scali, investiti i primi del monopolio dell' imbarco sbarco e trasbordo che occorrono nel porto, addetti gli altri al trasporto esclusivo delle granaglie, vini ed altre merci in arrivo e partenza per mare, con distinzione di lavoro per zone di localitè, per sorteggio fra i membri di ciascuno zona e con regolamenti, tariffe e privilegi varii, comunque stati assottigliati col regolamento, del 15 febbraio 1851.

Vi sono inoltre in Genova i camalotti nostrali per l'allogamento delle merci in cesti e per il condizionamento e dimezzamento di queste nei magazzini dei negozianti; gl' imballatori, i barrillari e cassari per la formazione dei colli, l'aggiustamento delle casse o fecci dello zuccaro ed altre derrate, l'estrazione di saggi o campioni; i facchini del bollo e dei salumi aventi il carattere di inservienti doganali, benchè retribuiti direttamente dai singoli proprietari delle merci invigilate.1

1 "Art. 23. Colle presenti disposizioni non è derogato alle leggi ed ai regolamenti di cui è affidata al Protomedicato l'esecuzione e la vigilanza in ordine alle arti da esso dipendenti. Nemmeno è derogato alle leggi e regolamenti di polizia, di sanità e di quarentigia pubblica specialmente emanati sull' esercizio di qualche arte, che non riguardano direttamente la industria, nè si oppongono al maggior sviluppo ed incremento di essa, ma hanno per oggetto solo di determinare il modo e la facoltà di esercitarla onde non possano essere compromessi o la fede pubblica od il buon ordine dello Stato."

2 Vedi pei calafati il regolamento 18 giugno 1818; pei maestri d'ascia, il regolamento 29 maggio 1818; pei zavorrai, detti anche minolli, il regolamento 26 agosto 1814 e le regie patenti 31 luglio 1815; pei piloti pratici, regolamento dell' ammiragliato 3 settembre 1818 e regolamento porti e spiagge 24 novembre 1827; per i linguisti, regolamento dell' ammiragliato 3 settembre 1818; per i cadrai, regolamento 12 aprile 1832. I linguisti sono gl' interpreti e i provveditori per le navi estere; i cadrai sono i barcaiuoli investiti del privilegio di vendere commestibili nel porto accostandosi alle navi (Vedi per tutte queste corporazioni la relazione del Consiglio di Stato dell' anno 1857; numero 9). 3 Regolamento 3 settembre 1818. Che le patenti 14 agosto 1844 avessero anche avuto in mira le corporazioni marittime, si ha un argomento in che i barcaiuoli vennero privati dei loro privilegi abbenchè nel seguito abbiano tentato ogni modo di riaversi profittando della tolleranza governativa e dell' esercizio delle altre corporazioni superstiti.

La corporazione dei camalotti nostrali risale al 1761. Essi venivano nominati dai protettori di S. Giorgio: dal 22 brumaio anno XIV. la loro nomina spetta alla Camera di Commercio. Gl' imballatori eretti in compagnia il 2 maggio 1787, e governati successivamente da vari regolamenti, si trovano retti presentemente da quello del 9 maggio 1835. Essi non hanno turno di lavoro, essendo in facoltà dei negozianti di servirsi di imballatori scelti liberamente nelle compagnie. L'esistenza legale dei cassari o barillari risale al 1797. Secondo un regolamento del 1807 non possono essere più che dodici.

Vi sono per ultimo i facchini del porto franco, alla cui compagnia, con regio decreto del 5 luglio 1860, veniva riunita quella dei facchini di dogana. Ad essi spetta congiuntamente il privilegio d'ogni lavoro di sbarco, trasporto e movimento di merci nel portofranco e nel corpo riunito dei magazzini del molo, il trasporto privativo delle merci, che, destinate per transito, vengono sbarcate al ponte Mercanzia, come ancora di quelle che dalla porta della dogana prospiciente al portofranco occorra trasportare all' altra porta verso la città. Per effetto della riunione dei facchini di dogana ai carovana di portofranco, come sopra, la compagnia riunita eseguisce privativamente anco i trasporti nell' interno della dogana già assegnati ai facchini di dogana (regolamento annesso al detto decreto regio, art. 3).

Sino all' anno 1848 tutti i membri della compagnia dei carovana dovevano essere nativi della valle Brembana di Bergamo. A quell' epoca simile disposizione cessò di essere in osservanza per effetto d' un proclama della Camera di commercio di Genova del 16 marzo 1848.

Sulle mercedi dei singoli membri della compagnia si fa una ritenuta in favore delle vedove e degli orfani, non che per pensioni ai vecchi ed agli inabili.

La condizione legale della compagnia apparisce affatto anormale.

Il Governo ha col fatto riconosciuto che le patenti del 14 agosto 1844 non avevano contemplata quella corporazione; quindi essa trovasi retta tuttavia dalle regie patenti 10 novembre 1823 e dal regolamento ministeriale del 20 marzo 1832 emanato in esecuzione delle medesime. Parecchie disposizioni d' esso regolamento sono affatto contrarie ai principii della libertà del lavoro, nè potrebbero altrimenti mantenersi senza ammettere con ciò fra corporazione e corporazione una diversità di trattamento contraria a giustizia, cui nulla saprebbe giustificare.

Col reale decreto del 13 febbraio 1851 avvisava forse il Governo a tor di mezzo le più esorbitanti disposizioni contenute nel regolamento del 1832; ma, oltrechè potrebbe esser dubbia l'efficacia giuridica del decreto medesimo, è da osservarsi che ni esso, non essendosi pronunziata l' abrogazione del precedente regolamento, o comunque provvisto in ciò che concerne la giurisdizione sulla materia, rimangono tuttavia in vigore le disposizioni generali contenute nel titolo vii. di esso regolamento del 1832, fra le quali ve ne sono parecchie per nulla conformi ai principii onde s' informa la legislazione costituzionale.

Da simili considerazioni apparisce abbastanza evidente come anco la compagnia di portofranco rivesta il carattere di corporazione privilegiata e debba come tale cadere nell'abolizione generale, non bastando ad escluderla la qualità di corporazione, la sua dipendenza dalla Camera di commercio e dall' amministrazione doganale, salvo ad esse di ordinare in seguito il servizio dei facchini in portofranco e dogana come l'interesse del regime doganale e speciale del luogo richiede, e nei limiti acconsentiti dalle leggi sulla libertà del lavoro.

Nella Sardegna si mantengono alcune associazioni sotto il nome di Gremii, di Sant' Elmari e simili, il cui personale attende al carico e scarico dei bastimenti che approdano nei porti dell' isola. A queste corporazioni è conferito il privilegio di ripetere dai commercianti la mercede per il movimento delle merci sia che questo venga eseguito dai membri della corporazione, oppure si compia dai barcaiuoli e lavoranti estranei alla medesima (Pei Sant' Elmari di Cagliari vedi le regie patenti 4 luglio 1843).

In Lombardia non sussiste altrimenti alcuna associazione o maestranza.

Abolite sotto il regno di Maria Teresa, i successori non ebbero il coraggio di repristinare le corporazioni privilegiate d' arti e mestieri.

Alcune traccie si hanno tuttavia nell' esercizio del facchinaggio nelle dogane, come, per esempio, in quelle di Milano e Bergamo, ove le compagnie dette d'Urgnano (Bergamo) continuano ad esercitare privatamente il facchinaggio doganale, escludendo l' ammessione nella compagnia d' ogni individuo che non fosse nativo del comune d' Urgnano.1

La presente legge porgerebbe occasione all' abolizione definitiva di qualsiasi vincolo o privilegio che sia

1 Da una scrittura del 27 dicembre 1830, stata presentata dai facchini d'Urgnano alla Camera dei deputati in appoggio d' una loro contro-petizione, risulterebbe che loro spetta anche il privilegio di trasfervie il rispettivo posto al proprio figlio più prossimo parente. Non essendovi figlio o parente, il successore viene eletto a pluralità di voti dalla compagnia (articolo III). E anche essenziale vedere la sottomissione passata dai detti facchini con atto 10 marzo 1840.

rimasto superstite alla già decretata soppressione delle corporazioni, salvo sempre quanto all' amministrazione dei facchini nelle dogane l' osservanza degli speciali regolamenti e delle discipline imposte nell' interesse del servizio e dell' amministrazione doganale.

Anche l'esercizio di alcune industrie e professioni, fra cui la farmaceutica, va in Lombardia soggetto ad alcune restrizioni per effetto die antiche leggi non ancora espressamente abrogate. Il Governo avviserà a provvedere in tal parte con altro progetto di legge. Lo stesso è a dire dei prestini comunitativi bannali.

Nella provincia di Piacenza le università di arti e mesticri vennero abolite colla pubblicazione ivi seguita nel 1805 delle leggi francesi. I beni delle corporazioni soppresse furono incamerati al demanio.

Anche nel territorio parmense cessarono di aver vita le corporazioni privilegiate colla promulgazione delle leggi francesi. Però con rescritto sovrano del 19 novembre 1847 è stata autorizzata in Parma la società dei brentatori. Il servizio di quella società involve di fatto un privilegio, oltrechè gli si fa carico di irregolarità e di abusi di esercizio a cui verrebbe rimediato sopprimendo la compagnia.

Quanto alla provincia modenese vi esistevano anticamente delle università d' arti e mestieri, ma esse vennero abolite in sullo scorcio del passato secolo. Però il duca Francesco IV., con notificazione del 1 dicembre 1843, essendosi dimostrato propenso a ricostituire quelle corporazioni che ne avessero fatto dimanda, vennero a fondarsi le università dei falegnami per chirografo sovrana 20 novembre 1845; quella dei calzolai per chirografo del 24 stesso e quella dei fabbri-ferrai per altro chirografo del 12 marzo 1846; tutte e tre nella città di Reggio.

Ciascuna di quelle corporazioni ha ricevuto piccolo fondo di dotazione.

un

Nelle provincie già pontificie non sussiste che la corporazione dei facchini retta dagli editti 24 luglio 1850 e 18 aprile 1851 del pro-legato di Bologna, monsignor Bedini.

In codesti editti nulla omise il Governo per veder modo di avvicinare a sè le classi operaie. L'articolo xvi. del citato editto 24 luglio offre all' unione dei facchini la somma di trecento scudi per formare il primo impianto della corporazione che si volle coprire col nome di unione di mutua beneficenza.

Il buon senso degli operai prevalse agli eccitamenti governativi, e l'industria del facchinaggio è la sola contro cui sussiste una restrizione alla piena e illimitata libertà del lavoro. Simile restrizione cesserebbe coll' attuazione della presente legge.

Nel porto di Livorno e piazzi ognuno è libero di valersi dell' opera di chi più gli piaccia per il caricamento delle navi in quanto non si tratti di cereali; pel raddobbo e calatafaggio; per la provvista di commestibili e liquori e per interpreti. Ogni capitano può ricorrere ai lavoranti zavorrai a prezzo convenuto, oppure provvedersi di zavorra da sè per mezzo delle proprie lancie.

Ma lo sbarco delle navi, il carico e scarico, non che il trasbordo dei cereali; lo scaricamento dei baccalà e stoccofissi spettano privatamente alle carovane dei facchini composte sino al 1847 di Bergamaschi, Valtellini e Svizzeri, ma da quell' epoca in poi di soli nazionali. Le carovane sono sei:

1. Carovana detta di manovella per ogni genere di mercanzia, ad esclusione di quelle sotto notate;

2. Carovano del sacco, a cui appartengono i lavori dei cereali;

3. Carovana dei facchini di travaso, cui spetta il trasbordo delle sacca da navicello a navicello, non che l'insaccatura nei magazzini ;

4. Carovana dei misuratori dei cereali ;

5. Carovana del vino pel trasporto di questo liquido in grossi fusti;

6. Carovana dei baccalari ed altri salumi come sopra. In tutte le carovane il lavoro è distribuito a sorte. I proventi percepiti in base a speciali tariffe si dividono per capi in ogni singola carovana.

Il servizio generale è posto sotto la sorveglianza di un ispettore, il quale vi provvede in base ad un regolamento dell' 11 novembre 1853.1

Per sussidi eventuali agli orfani ed alle vedove dei facchini in quelle proporzioni e per quella durata che stabilisce la Camera di commercio, sono organizzate

1 Le carovane considerate quali corporazioni trovansi governate dal regolamento organico 7 ottobre 1847 e dall' altro del 21 novembre, stesso anne, non che da alcune istruzioni ministeriali. La carovana dei facchini di travaso venne istituita posteriormente, cioè con decreto del Ministero dell: finanze in data 15 luglio 1848, cui fecero seguito le istruzioni 31 luglio stesso anno.

casse di risparmio, le quali si alimentano con un rilascio d' una quota-parte dei lucri dei facchini.

Dalle cose fin qui discorse emerge come le disposizioni emanate come sopra in Toscana negli anni 1847 e 1848 non ebbero in sostanza altro effetto se non quello di sciogliere le carovane estere per surrogarvi le nazionali, sicchè rispetto al commercio continua in Livorno l'esercizio esclusivo dei facchini per la massima parte del movimento delle merci; privilegio odiosissimo a fronte delle discipline e delle tradizioni commerciali toscane.

L' abolizione del privilegio in virtù del quale la compagnia estera addetta come sopra alla dogana di Livorno e parte dell' altra addetta alla dogana di Pisa prestavano servizio nella dogana ed alle barriere, ebbe luogo con risoluzioni granducali del 20 agosto e 7

ottobre 1847.

Con notificazione 25 febbraio 1848 veniva pure provveduto per il fachinaggio nelle dogane di Firenze, Pistoia e Pisa.

Per statuire sui diritti che eventualmente potevano competere ai facchini esteri licenziati per effetto delle citate risoluzioni granducali veniva istituita speciale Commissione colle prementovata risoluzione del 20 agosto.

Ai facchini esteri delle dogane di Firenze e di Pistoia venne accordata un'indennità di toscane lire 115,292. 15, la quale fu posta a carico della regia depositeria generale.

Anche per i facchini della dogana di Pisa sopperì la depositeria generale, cioè il Governo, ma non fu altrettanto delle compagnie di facchini in Livorno.

Ad esse veniva aggiudicata per la loro cessazione dal servizio l'indennità di lire toscane 420,000, pari ad italiane lire 352,800. Quella somma fu anticipata dalla regia azienda dei prestiti in Firenze e deve essere rimborsata mediante il rilascio del cinque per cento sulle mercedi dei facchini nazionali che surrogarono le carovane bergamasche.

Al 31 dicembre 1862 risultava che, dedotta la somma dei rilasci finò a quel giorno realizzatisi, rimaneva tuttavia dovuta all' azienda dei prestiti suddetti la somma di italiane lire 258,109-27.

Non è a dire che a tale rimborso dovrà sopperire il Governo siccome spesa motivata da ragioni d'interesse generale del commercio.

Resta a dire delle corporazioni esistenti negli Stati di Napoli e Sicilia.

Un decreto del 23 ottobre 1821 recava :

66

Tutti gli statuti, regolamenti e capitolazioni delle corporazioni di arti e mestieri non ancora derogati restano annullati, limitando lo scopo di esse corporazioni alle sole opere di pietà e di religione per coloro che volontariamente vi si vogliano ascrivere."

Con altro decreto del 10 novembre 1825 venivano pure aboliti i regolamenti delle corporazioni dette annonarie, che erano sopravvisute al decreto del 1821.

Tuttavia con real decreto del 17 agosto 1825 venne istituito un servizio di agenti spedizionieri presso le due gran dogane di Napoli e di Palermo cogli annessi loro depositi, non che nella dogana e città franca di Messina, incaricati del disbrigo delle operazioni doganali. Con altro decreto del 20 maggio 1844 furono stabiliti gli spedizionieri per la dogana di Castellamare. Analogo servizio veniva pure instuito con decreto del 29 luglio 1845 nella scalafranca e dogana di Brindisi.

Gli spedizionieri, di cui sopra, vengono scelti dalle Camere di commercio d'accordo coll' amministrazione dei dazi indiretti, salva l'approvazione sovrana.

Il loro numero è limitato per ogni singola dogana. I negozianti sono abilitati di agire personalmente presso la dogana per i loro affari rispettivi ma quando voglia alcun di loro valersi dell' opera di un procuratore che lo rappresenti, sarà tenuto di prescegliere a suo piacimento e di rilasciare un mandato di procura speciale in persona di uno degli spedizionieri giurati ed autorizzati, come sopra dal Governo (articolo 9).

Esse hanno una tariffa che ne stabilisce gli emolumenti.

E' questo un ramo di operazioni che il commercio ha bisogno di veder libero. Indipendentemente dall' onere di retribuire operazioni che i negozianti fanno compiere per mezzo dei loro apprendisti o commessi senza speza, egli è oviro come non possano a meno di verificarsi in pratica ritardi e preferenze per lo sdoganamento delle

1 Per virtù del decreto 10 novembre 1825 vennero pure abolite le speciali corporazioni dette annonarie. In Napoli, Palermo e altre città dell' ex-reame il numero degli agenti di cambio è limitato; ma ciò non basta per farne una corporazione nel senso previsto dal presente progetto di legge. Il governo presenterà per il riordinameto degli agenti di cambio e dei mediatori apposito progetto. I micheletti di Catania non sono che semplici mediatori di commercio.

merci, rimanendo questo affidato al beneplacito di pochi individui con esercizio esclusivo. Oltrecchè importa che ciascun negoziante posse vedere il fatto suo nella liquidazione de, diritti doganali e nelle infinite controversie cui questa può dar luogo.

Oltre alle corporazioni degli agenti spedizionieri, vennero anche organizzate quelle del facchinaggio presso le dogane principali.

Il numero dei facchini è limitato, ed i negozianti debbono esclusivamente valersi dei essi per l'interno dei locali di dogana, per gli scaricamenti e caricamenti nel porto, pei trasporti dalle macchine da peso alla dogana e per l'estrazione dalla dogana medesima.'

Apposita tariffa stabilisce la misura dei compensi per i vari trasporti che richiedono l'opera dei facchini; però per il passaggio dei colli da un magazzina all' altro, per la rimballatura di essi nei rispettivi magazzini, e per altri lavori non definiti dalla tariffa i negozianti debbono convenire particolarmente (articoli addizionali nel citato regolamento).

Alcune altre minori corporazioni esistono sparse qua e là in alcuni comuni del Regno. Sarebbe opera vana il farne una distinta designazione. I principii su cui ase si reggono essendo ovunque identici, la presente legge avrà per effetto di abolirle.

Dalle premesse circostanze risulta essenzialmente che se nelle diverse singole provincie dei regii Stati ebbe logo in tempi più o meno remoti l'abolizione in principio delle corporazioni privilegiate, non poche di queste sopravvissero di fatto in varie località, singolarmente nei porti, dogane e portifranchi, sicchè rendesi tuttavia necessario un provvedimento legislativo che ne decreti la radicale soppressione de avere effetto pratico con applicazione immediata e rigorosa.

Intanto sta il fatto che ovunque veniva riconosciuta la necessità e la convenienza pratica della piena libertà del lavoro, e della libera concorrenza fra chi richiede e chi presta l'opera, seguendo in tal parte i principii dei quali da oltre un secolo gli economisti, e primi gli ita liani, avevano dimostrato l' utilità non meno che la giustizia.

Quindi il sottoscritto non si farà altrimenti ad enumerare gl' inconvenienti ed i danni che il commercio risente dall' esercizio di codesti pretesi diritti delle corporazioni, per cui, oltre al restare privilegiate a detrimento di molti che pure hanno un diritto sacrosanto al lavoro, più costosa del giusto riesciva l'opera loro a danno della universalità dei consumatori; non si farà ad enumerare le difficoltà gravissime che dalla esistenza di codesti corpi organizzati derivano al Governo, che non può introdurre nei porti quella sorveglianza che la pubblica sicurezza imperiosamente reclama e il cui difetto ingenera la diffidenza con grave pregiudizio del commercio marittimo.

Egli non aggiungerà che un solo riflesso, la necessità cioè di animare con tutti i mezzi legittimi il commercio di transito in destinazione per la Svizzera e per la Germania, contro il quale lottano attivamente le linee che fanno capo a Trieste ed a Marsiglia, e quanto alle provincie centrali e meridionali del Regno più particolarmente la utilità immensa di svolgere il commercie generale colla Grecia e colla Turchia, del quale le statistiche accusano la povertà presente e che pure possiede per sè stesso tanti elementi di buon successo.

Quindi il Governo deve mettere grandissima importanza a ridurre, per quanto sia possibile, le spese di sbarchi, di trasporti, di magazzinaggi, ben penetrato che nelle rivalità di quotidiane estere concorrenze le più severe economie si rendono necessarie per conservare gli avventori ai portifranchi e scali italiani, la cui sussistenza si fonda in gran parte sul commercio di commissione, di deposito e di transito.

Il punto obbietivo della legge in discorso è per tal guisa, se mal non si appone il riferente, assai più elevato ed interessante che a primo aspetto non apparisca. Le corporazioni di arti e mestieri hanno troppo gran tempo vincolato il lavoro, incagliata la produzione, distrutta l'eguaglianza, perchè nello sviluppo civile dei popoli non abbiano ovunque a cessare; ma pel nostro paese, circondato da tanto mare, donde gran parte della popolazione trar deve lavoro e alimento, la soppressione di simili corporazioni che abusano del lavoro risulta di una necessità evidente ed assoluta, quale un primo mezzo di animare coll' agevolezza del servizio e la economia di

1 Vedi per Napoli, il regolamento del 18 dicembre 1824.

2 Con lettera ministeriale del 5 luglio 1851 si limitò in Sicilia il numero dei crivellatore, dei purificatori della farina, dei lavoranti fornai. Esiste una ordinanza del direttore di polizia, la quale governa il servizio dei facchini e dei marinai all' arrivo dei vapori. E ben vero che col decreto 25 giugno 1860 il Governo dittatoriale vietò la ricostituzione in Sicilia degli antichi consolati e delle antiche maestranze, ma quanto alle preesistenti corporazioni nulla yenne finora disposto.

spesa e di tempo il movimento marittimo cosi nazionale che estero nei porti italiani. Sono perciò interessi positivi e grandemente influenti alla fortuna pubblica e privata che si tratta di proteggere giustamente, non che di svolgere con efficacia.

Il Governo del Re, anche prima che la fortunata riunione dei popoli italiani in una sola famiglia venisse a creargli nuovi obblighi e maggiori, era compresso della forza e dell' importanza di simili verità.

La Commissione instituita in Genova in questi ultimi anni con incarico di studiare il tema economico delle corporazioni e la loro influenza sul commercio; il diligente esame seguito appo il Consiglio di Stato nel luglio 1857; il progetto di legge d'abolizione iniziato in Senato dal compianto presidente del Consiglio il 19 dicembre stesso anno; la sanzione datavi dal Senato nella tornata del 21 giugno 1858; la successiva approvazione da parte della Camera elettiva, salvo lievi emendamenti, avvenuta nella tornata 4 marzo 1859; la ripresentazione al Senato fattane il 12 stesso mesc senza che abbia potuto, per circostanze estranee all' intrinseco del progetto, conseguire la finale sanzione, sono altrettanti argomenti, i quali, uniti alle istanze delle Camere di commercio, dell' associazione marittima e degli stessi municipi; dimostrano ad evidenza come sia oramai radicata la convinzione e riconosciuta la necessità di un provvedimento serio in argomento. Il progetto che a tal fine si onora di sottoporre al giudizio del Parlamento e breve e semplice, tracciato nella sostanza sulle formole che già altra volta meritarono l'approvazione del Senato del Regno.

Le poche modificazioni introdottevi trovano ragione di essere nella convenienza di estendere la legge a tutte indistintamente le corporazioni che tuttavia esistano nelle varie provincie dei Regi Stati.

Nei progetti precedente all' art. 1 era fatta riserva di tempo (un anno) per l' applicazione della legge nell' isola di Sardegna. Simile eccezione non pare abbastanza giustificata.

Cosi in Sardegna come altrove, per alcuni servizi nei porti, calate, portifranchi e dogane, che presentemente si disimpegnano da corporazioni privilegiate, si renderanno bensi necessari alcuni preliminari provvedimente e regolamenti disciplinari onde nel passaggio dal sistema del privilegio al sistema libero non sorgano inconvenienti e contrasti anche momentanei; ma simili disposi zioni e regolamenti, dei quali appunto è fatta riserva negli art. 3 e 5, concertati tra i Ministeri di Marina, della finanza e del commercio; sentite le amministrazioni interessate, verranno predisposti ed attuati insieme alla legge di soppressione delle corporazioni, in guisa che il pubblico servizio ed il commercio non abbiano in veruna maniera ad incontrare incaglio o danno.1

Mediante l'art. 4 verrebbe stabilito l'obbligo di subire un esame di capacità per coloro che intendano applicarsi alla professione di piloto pratico.

Si è in tal parte seguito l'avviso di uomini competenti, i quali opinano che l'esercizio del pilotaggio, donde dipende la salvezza delle navi e la vita degli equipaggi, non debba rimanere abbandonato all' imperizia, all' incuria, alla temerità d'ogni uomo di ventura: ciò almeno finchè ulteriori esperimenti non consiglieranno anche in questo rispetto la libertà più

assoluta.

La pene da comminarsi, nei regolamenti di cui sopra, ai contravventori appartengono alla categoria delle semplici pene di polizia, tranne i casi di recidiva, pei quali la pena sarà la sopressione dall' esercizio dell' arte o professione. Le modalità delle pene stanno nei limiti determinati dal Codice penale vigente nella massima parte del Regno.

Nella redazione dell' articolo 9 si è preferita una formola generale piuttosto che quella già adottata nei precedenti progetti, ove si stabiliva un riferimento alle regie patenti del 14 agosto 1844.

Quest'ultima legge, colla quale erano state abolite nelle antiche provincie le corporazioni d' arti e mestieri, come già si disse, non è stata fin qui pubblicata in alcuna delle provincie di nuova aggregazione: oltrechè alcune disposizioni di essa non risultarono sempre praticamente applicabili in relazione appunto alle diverse condizioni delle corporazioni soppresse.

È anche apparso piu razionale che, trattandosi di semplice esecuzione della legge ne' suoi rapporti alla

1 La compagnia dei soccorsi marittimi in caso di procelle od incendi nel porto di Genova, ivi stabilita con R. Decreto del 17 dicembre 1823 (Atti del Governo, vol. xxiv. pag. 1373), non fa parte delle compagnie da abolirsi. Il suo scopo è essenzialmente le sicurezza pubblica delle navi nel porto ed è una vera emanazione del Governo. Altrettanto è a dirsi della compagnia dei piloti del porto di Livorno (V. art. 21 del Decreto Reale 5 luglio 1860, n. 4185).

liquidazione degli averi delle corporazioni, all' appuramento dei pesi e alla liberazione dei contabili, le norme a segursi abbiano ad emanare per decreti del potere esecutivo, cui compete appunto la formazione dei regolamenti a termini dello Statuto.

Nei precedenti progetti di legge era contemplato il caso dell' aggregazione dei facchini della dogana di Genova alla compagnia dei facchini del portofranco detti di carovana.1

Tale fusione, avendo avuto effecto prima d'ora in forza del decreto reale 5 luglio 1860 num. 4231, sono cessati i motivi di alcune speciali disposizioni che si riscontravano a tal fine inserite nei progetti di legge precedenti.

È superfluo l'accennare che nel mettere in atto questa riforma il Governo del Re si prefigge di procedere con tutti quei riguardi che l'umanità e l'equità ad un tempo saranno per consigliare.

A termine dell' alinea dell' articolo 2 di detto pro. getto di legge è riservata facoltà al Governo di accordare incoraggiamenti ad istituzioni di mutuo soccorso per operai, non che sussidi ai soci vecchi o fatti inabili al lavoro, alle vedove e figli, di soci decessi che abbiano fatto parte di alcuna delle corporazioni abolite e che per il passato fossero da queste effettivamente sovvenute.2

A simili sussidi eventuali provvederà il Governo nei limiti dei fondi che ritornano allo Stato siccome provenienti da dotazioni governative state concesse alle corporazioni. Ma quanto alle lire 258,109-27, tuttavia dovute dalle corporazioni dei facchini di Livorno all' azienda dei prestiti di Firenze, egli è forza che il Governo abbandoni ogni idea di ricupero, come già si disse più sopra.

Sarà codesto, se vuolsi, un onere per la finanza, ma in contemplazione del giovamento che ne verrà al commercio simile carico può ritenersi come irrilevante. E quando pure la rimozione degli ostacoli onde è impedita la prosperità delle industrie e dei traffici avesse potuto cagionare allo Stato una spesa ragguardevole, non per cio il Governo del Re si sarebbe ristato dal proporre il presente progetto di legge al Parlamento.

La quistione italiana ha imposto ed impone al paese oneri straordinari, ai quali non riescirà forse a sopperire, se non cercando risorse nuove, o quanto meno promovendo lo svolgimento di quelle latenti.

L'agricoltura sarà la base angolare del nuovo edifizio economico. Il commercio, la navigazione e non poche industrie appariscono egualmente suscettibili di straordinario incremento. Veggiamo di fecondar coteste sorgenti vere di prosperità pubblica. L'abolizione radicale di ogni privilegio delle corporazioni d' arti e mestieri, che è quanto dire l' applicazione in materia di lavoro del principio della più larga libertà, non è l'ultimo fra i mezzi che il Ministero considera come essenzialmente efficaci a raggiungere lo scopo prefisso.

Presentando all' alta approvazione del Parlamento il presente progetto di legge, il sottoscritto non si dissimula che potranno sorgere contro di esso istanze, petizioni e reclami. Fra gl' interessati alla conservazione del monopolio si contano a oltre 5,000 individui, i quali temono dalla cessazione del privilegio perdita e mancanza di lavoro. Ma siffatti timori sono affatto insussistenti, mentre, anzi, dalla libertà sorgerà maggior copia di affari e movimento commerciale, e quindi più larga richiesta di braccia ed operosità nelle classi dei lavoranti, appunto come conchiudeva nella sua relazione del 22 febbraio 1859 la Commissione della Camera elettiva sopra analogo progetto di legge.

Il presente schema venne già presentato alla Camera dei Deputati nella decorsa Sessione, ma restò allo stato a' esame attesi i grandi lavori che vi affluirono.

Esso è tracciato in gran parte sulle norme che già da tempo il Senato Subalpino avea adottate sulla materia, e perciò anche per tale riflesso il sottoscritto ha fondata speranza di vederlo accolto favorevolmente; il che mediante si faranno cessare una volta i giusti richiami del commercio e delle industrie che domandano istantemente libertà nei mezzi d' opera all' oggetto di promovere ed estendere la produzione nazionale.

1 Alla carovana dei facchini di portofranco era già stata unita per decreto reale 16 maggio 1854 la carovana dei facchini del transito.

2 Nel decreto 7 febbraio 1850 del cessato Governo di Napoli, si legge: "Art. 3. Le rendite dello stralcio dei cennati beni (delle cessate cor"porazioni), dedotte le spese del culto divino e quelle per l'adempi"mento delle opere di pietà che vi sono annesse, formeranno un fondo "di soccorso agli artisti ed alle loro famiglie addivenute indigenti o per "isventure sofferte, o perchè resi inabili al loro mestiere. Il modo 66 come distribuirsi cotali soccorsi sarà stabilito da un regolamento."

Progetto di legge.

ART. 1.

Al termine del corrente anno 1863 tutte le università, compagnie, carovane, unioni, gremii, associazioni, maestranze e simili altre corporazioni industriali privilegiate d' operai, artefici e lavoratori tuttavia esistenti nel regno d'Italia sotto qualsiasi denominazione saranno abolite, e cesseranno con ciò di essere in vigore i regolamenti, statuti ministeriali, ordinanze, memoriali a capo, decreti e tariffe che le riguardano.

ART. 2.

Gli averi delle corporazioni abolite, detratti i pesi, si devolveranno a chi di diritto a termini dei rispettivi statuti e regolamenti; in mancanza di speciale disposizione, verranno divisi per parti uguali fra i membri attuali della corporazione.

Le dotazioni governative ritorneranno allo Stato; il Governo del Re ne destinerà parte ad incoraggiamento di istituzioni di mutuo soccorso per operai già aggregati alle corporazioni abolite colla presente legge, e potrá erogarne il rimanente in sussidi a pro di operai vecchi o resi inabili al lavoro, delle vedove o dei figli degli operai come sopra.

ART. 3.

Per quanto concerne il lavoro ne' porti, porti e calate, potrà il Governo, sentiti i municipii, stabilire regolamenti contenenti unicamente disposizioni d'ordine, sicurezza pubblicà e disciplina e condizioni di età e di moralità, senza che in alcun caso possa prescriversi limitazione al numero degli esercenti o divieto ai privati, commercianti o capitani di valersi dell' opera dei loro equipaggi o di altra persona di loro confidenza nell' esercizio di qualsiasi lavoro.

Ravvisandosi necessaria anche una tariffa di mercedi, questa non potrà considerarsi che come un maximum delle pretese, liberi sempre restando tutti gli accordi di mercede fra chi richiede e chi presta lavoro.

ART. 4.

Gli aspiranti all' esercizio della professione di piloto pratico dovranno subire un esame di capacità nel modo che verrà prescritto da un regolamento.

ART. 5.

Il servizio dei facchini nelle dogane e nei portofranchi sarà retto da speciali regolamenti, nei quali potranno stabilirsi disposizioni d' ordine, sicurezza pubblica e disciplina per quanto concerne il lavoro, e prescriversi particolari condizioni d' età e moralità ed anche di responsabilità per l'ammessione di facchini nella dogana o portofranco.

Detti regolamenti saranno proposti a cura dell' amministrazione della dogana o portofranco, e conterranno apposite tariffe in conformità di quanto è disposto dall' Art. 3.

I facchini ammessi nelle dogane o portifranchi saranno tenuti a contribuire alle casse di mutuo soccorso che trovinsi istituite o s' istituiscano a vantaggio degli operai ammessi al lavoro nella dogana o portofranco.

ART. 6.

Per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nei regolamenti di che sopra potrà comminarsi un' ammenda da lire due a cinquanta, ed anche la pena degli arresti da uno a cinque giorni.

Nel caso di recidiva per infrazioni della medesima specie potrà comminarsi la pena della sospensione dall' esercizio della professione per un termine da giorni quindici a tre mesi.

ART. 7.

Tutti coloro che fanno parte d'alcuna delle corporazioni abolite non saranno tenuti a giustificare le condizioni di età o di capacità che fossero stabilite dai regolamenti, ond' essere mantenuti nell' esercizio della loro arte, industria o professione.

ART. 8.

Il residuo debito tuttavia sussisten e verso la regia azienda dei prestiti di Firenze, ir dipendenza del prestito di 400,000 lire toscane, contratto colla medesima nel 1847 dal cessato Governo toscano, onde sopperire al pagamento delle indennità state accordate alle abolite compagnie dei facchini bergamaschi passerà a carico dello Stato in quella somma che risulterà dovuta

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