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daziaria intermedia ai due Stati, e resa commune al Ducato di Lucca la legge e tariffa doganale vegliante nel Granducato limitrofo, gli abitanti dei due Stati, che ai termini dell' Articolo CII dell' Atto del Congresso di Vienna de' 9 Giugno 1815 e dei susseguenti trattati, esser pur debbono un giorno riuniti sotto uno stesso Governo, godessero anticipatamente nei rapporti commerciali i vantaggi di quella riunione.

Ed ora posponendo ogni personal riguardo al desiderio di contribuire ad ogni più sollecito miglioramento nelle condizioni dello Stato predetto, con accelerare la completa riunione del medesimo alla Toscana, siamo venuti nella determinazione di abdicare, siccome di nostra certa scienza e libera volontà, spontaneamente ed assolutamente abdichiamo la sovranità del Ducato di Lucca, all effetto che la medesima possa trapassare immediatamente in Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, al quale sarebbe per la massima parte definitivamente devoluta per il disposto dell' Articolo CII. dell'Atto del Congresso di Vienna del 9 Giugnol 1815 e susseguenti Trattati, ed a favore del quale renunziamo anche in nome dei nostri eredi e successori la sovranità predetta, trasferendo nell' Imperiale e Reale Altezza Sua, in ordine alle speciali convenzioni state stipulate, sotto di 4 Ottobre 1847 ogni diritto a noi ed ai nostri eredi e successori spettante sullo Stato di Lucca a norma dell'Atto di Vienna sopracitato, e dei susseguenti Trattati.

Riserviamo per altro a noi e respettivamente al Principe Don Ferdinando, nostro amatissimo figlio, il titolo di Duca di Lucca, e respettivamente quello di Principe di Lucca, fino a che non facciasi luogo a nostro favore alla reversione del Ducato di Parma, nei casi previsti dai Trattati.

Dichiariamo finalmente sciolto tutti gli abitanti del Ducato di Lucca da ogni vincolo di fedeltà e sudditanza che tenevali obbligati alla nostra persona, e mentre revochiamo ogni governativa delegazione fatta al Consiglio di Stato del Ducato predetto, con la nostra ordinanza data da Massa Ducale nei 12 Settembre prossimo passato, ingiunghiamo al Consiglio stesso di rimetterne formalmente e pienamente il Governo a Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, o a chi dall' Altezza Sua sarà incaricato di recevere il solenne possesso dello Stato.

Dato in Modena, questo giorno cinque Ottobre, mille otto cento quaranta-sette.

(L. S.) Carlo Lodovico.

(Firmato) T. Ward.

Noi, Don Ferdinando di Borbone, Principe Ereditario di Lucca,

Visto ed esaminato il soprascritto atto di abdicazione alla sovranità temporaria del Ducato di Lucca, firmato dal diletissimo nostro Padre e Signore, concorriamo pienamente e solennemente, per quanto a noi spetta, come per i nostri eredi e successori, nell' abdicazione e rinuncia sopracitata, quella confermando formalmente in tutte le sue parti e ratificando con la nostra propria firma.

Dato in Modena, questo giorno cinque Ottobre, mille otto cento quaranta-sette.

(L. S.) Ferdinando Carlo di Bourbon,
Principe Ereditario.

(Firmato) T. Ward.

4.

Traité entre la Toscane et le Duc de Lucques, relatif aux Vicariats de Pontremoli et Bagnone, signé à Florence, le 9 décembre 1847.

Sua Altezza Imperiale e Reale Leopoldo II, Granduca di Toscana, mosso dalla sopravenienza di speciali circostanze, manifesto à Sua Altezza Reale Carlo Lodovico di Borbone, Duca di Lucca, futuro Duca di Parma, il desiderio di continuare a ritenere il possesso dei Vicariati di Pontremoli e Bagnone fino all' epoca della reversione del Ducato di Parma, nonostante il disposto dagli Articoli VIII e X del Trattato stipulato in Firenze il 4 Ottobre del corrente anno;

E Sua Altezza Reale il Duca di Lucca, futuro Duca di Parma, essendosi determinato di accedere a questo desiderio pei sopraccennati motivi, hanno a tale effeto munito di loro pienipoteri, cioè:

Sua Altezza Reale Carlo Lodovico di Borbone, Duca di Lucca, futuro Duca di Parma, il Barone Tommaso Ward, Consigliere di Stato, decorato dell' Ordine di S. Lodovico, prima classe, Commendatore dell' Ordine Toscano del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe;

Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, il Conte Luigi Serristori, General Maggiore, Commendatore dell' Ordine del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe, Cavaliere degli Ordini di S. Anna, seconda classe, di Vladimiro, quarta classe, e dei Santi Maurizio e Lazzaro, decorato della Medaglia per la Guerra di Turchia negli anni 1828 e 1829, Suo Consigliere di Stato, Finanze e Guerra, Ministro degli Affari Esteri, Direttore del Dipartimento della Guerra:

I quali dopo di essersi communicati i detti pienipoteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuti gli Articoli seguenti:

Art. I. I Vicariati di Pontremoli e di Bagnone continueranno ad esser posseduti in piena sovranità da Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, fino all'epoca nella quale Sua Altezza Reale il Duca di Lucca e suoi successori entreranno al possesso del Ducato di Parma e di Piacenza, non ostante il disposto degli Articoli VIII e X. del Trattato di Firenze del 4 Ottobre prossimo passato, che si avrà in questa parte come non

avvenuto.

Art. II. Sarà bensi proceduto subito al cambio delle particelle della Lunigiana Modenese ai termini dell' altro Trattato di Firenze del 28 Novembre, 1844, che devono esser riunite a Pontremoli, contro i distretti della Lunigiana Toscana che devono passare al Duca di Modena; in conseguenza il Granduca di Toscana entrerà al possesso di dette particelle da riunirsi a Pontremoli, e le terrà temporariamente in piena sovranità, come è detto nell' Articolo precedente; all' incontro consegnerà subito a Sua Altezza Reale il Duca di Modena i distretti di Albiano, Calice, Ricò, e Terrarossa, pero sciogliendo dal giuramento di obbedienza e di fedeltà gli abitanti nei medesimi, avendo già il prelodato Duca di Modena, per quello che gli spetta, fatto ciò che gli apparteneva col manifesto di 9 Ottobre prossimo decorso.

Art. III. Piacendo a Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Lucca di non volgere a proprio profitto alcun compenso al quale avesse potuto aver diritto correspettiva

mente alla rendita netta dei territorj di Pontremoli e Bagnone per tutto il tempo della durata della presente Convenzione, e volendo dare fin d'ora agli abitanti di quei territorj, e futuri suoi sudditi, un attestato della sua affezione a loro riguardo, prega Sua Altezza Imperiale e Reale i Granduca ad impiegare in benefizio di quelle popolazioni ogni avanzo che nella amministrazione dei territorj stessi potesse verificarsi, detratte le spese.

Art. IV. All' epoca della reversione dei Ducati di Parma e di Piacenza al Duca di Lucca o suoi successori, il Granduca di Toscana procederà senza la minima dilazione a tutti gli atti necessarj per far entrare Sua Altezza Reale il Duca di Lucca nel pieno esercizio dei diritti di Sovranità dei suddetti Vicariati di Pontremoli e di Bagnone.

Art. V. La presente Convenzione sarà approvata e ratificata da Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Lucca, futuro Duca di Parma, e da Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca di Toscana, e le ratifiche ne saranno cambiate in Firenze, nello spazio di giorni sei, computabili da quello della sottoscrizione di essa, e più presto se sarà possibile.

In fede di che i Plenipotenziarj l'hanno munita ciascheduno della loro firma, e vi hanno apposto il sigillo delle respettive loro armi.

Firenze, li 9 Decembre, 1847.

(Firmato) T. Ward.

(L. S.)

(Firmato)

L. Serristori.

(L. S.)

.

5.

Lettre de Pie IX. adressée au Duc de Modène, contenant une protestation contre les Traités relatifs aux Duchés de Parme et de Plaisance, datée de Rome, le 23 novembre 1847 *).

Extrait.

Roma, 23. Novembre, 1847. Nel seguire per altro la missione affidutaci da dio

Cette protestation se rapporte aux droits revendiqués par le

medesimo, non intendiamo di entrare in merito delle odierni questioni fra i due Stati, parliamo soltanto delle maniere più proprie a definirle. L'unione fra Sovrani e popoli è cosa sacra, ma conviene promoverla e conservarla con un sistema di persuasione e di amore. Noi medesimi che non possiamo non ravvisare nei recenti trattati un atto contrario ai diritti incontrastabilmente annessi al temporale principato della Santa Sede, nel mentre rinnoviamo solennemente le antiche proteste, torniamo ad esprimere anche una volta l'ardente voto che formiamo in cuor nostro per il sollecito e pieno ritorno della pubblica tranquillità nei religiosi ed illustri popoli di Toscana e di Modena.

6.

le

Article additionnel et séparé, conclu à Vienne, 20 mai 1815, entre l'Autriche et la Sardaigne, faisant partie du Traité, conclu sous la même date entre l'Autriche, la Grande Bretagne, la Russie, la Prusse et la France.

Le droit de réversion de Sa Majesté le Roi de Sardaigne sur le Duché de Plaisance stipulé par le Traité d'Aix-La-Chapelle de mil sept cent quarante huit et par le Traité de Paris du dix juin mil sept cent soixante trois, est confirmé. Les cas où ce droit devra se réaliser, seront réglés d'un commun accord, lorsque les négociations relatives aux États de Parme et de Plaisance seront achevées.

Il est toutefois entendu que, le cas échéant de cette réversion, la ville de Plaisance et un rayon de deux mille toises à partir de la crête du glacis extérieur resteront en toute souveraineté et propriété à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, et qu'il sera cédé en compensation à Sa Majesté le Roi de Sardaigne une autre partie des États de Parme ou autre

Saint Siége sur les Duchés de Parme et de Plaisance, autrefois fiefs du Saint Siége, conférés en 1545, par le Pape Paul III. à son fils Pierre-Aloys Farnèse.

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