Gambar halaman
PDF
ePub

Il presente articolo separato e segreto avrà la stessa forza e valore come se fosse inserito parola per parola nel Trattato di questo giorno; sarà ratificato, e le ratifiche ne saranno cambiate contemporaneamente a quelle del Trattato suddetto.

In fede di che i Plenipotenziarii rispettivi lo hanno firmato, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi. Fatto in Firenze, li vent' otto del mese di novembre dell' anno di grazia mille ottocento quaranta quattro. (L. S.) Carrega.

(L. S.) Cav. Vacani di Fort' Olivo G. (L. S.) A. Raffaelli.

(L. S.) G. Forni.

(L. S.) N. Corsini.

2.

Traité de cession entre la Toscane et le Duc de Lucques, signé à Florence, le 4 octobre 1847.

Art. I. Sua Altezza Reale l'Infante Carlo Lodovico di Borbone, Duca attuale di Lucca, procede fin d'ora per se e suoi, con il concorso ed adesione del Principe Ereditario Don Ferdinando ad abdicare alla sovranità temporaria di quello Stato, all'effetto che la medesima trapassi immediatemente per modo di cessione translativa in Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana, al quale sarebbe definitivamente devoluta nel caso contemplato dal Trattato di Vienna del 9 Giugno, 1815, e da quello di Firenze de' 28 Novembre 1844.

Art. II. Giò non ostante fino a tanto che non si darà luogo alla reversione del Ducato di Parma in Sua Altezza Reale l'Infante Carlo Lodovico, o nel Principe Ereditario suo figlio, per l'evento contemplato dall' Atto del Congresso di Vienna, e dal Trattato di Parigi del 10 Giugno, 1817, o per altro avvenimento qualunque che operasse anticipatamente una tal reversione, le Loro Altezze Reali conserveranno respettivamente e personalmente i titoli di Duca e Principe di Lucca.

Le présent article séparé et secret aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Florence le 28 du mois de Novembre, l'an de grâce 1844.

Signé (L. S.) Carrega.

(L. S.). Cav. Vaccani di Fort' Olivo, général. (L. S.) Ant. Raffaelli.

(L. S.) G. Forni.
(L. S.) N. Corsini.

Art. III. Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana accetta la cessione traslativa ad esso anticipatamente fatta della sovranità sul Ducato di Lucca, ed in correspettività assume l'obbligo di corrispondere a Sua Altezza Reale il Duca di Lucca un appannaggio di francesconi novemila al mese, trasmissible al figlio quando la morte del Duca attuale precedesse la reversione del Ducato di Parma, e ben' inteso sempre che nell' uno e nell' altro caso cessi quel carico intieramente qualunque volta la reversione del detto Ducato di Parma sia per verificarsi.

Art. IV. La Real Corte di Toscana acquisterà per giusta stima dei periti da concordarsi il mobiliare dei Palazzi di Lucca, Marlia ed Annessi, che fosse di privata proprietà di Sua Altezza Reale il Duca di Lucca, ritenuto il disposto dall' Articolo Sesto del Trattato di Firenze del 28 Novembre 1844 per tutto il mobiliare spettante allo Stato o alla Corona.

Art. V. La Real Corte di Toscana acquisterà nello stesso modo tutti i cavalli, legni ed altri oggetti o atNouv. Recueil gén. Tome XV.

C

trazzi di scuderia di privata pertinenza di Sua Altezza Reale il Duca.

Art. VI. Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana garantirà a Sua Altezza Reale l'Infante Duca attuale di Lucca, il possesso e la libera disponibilità dei beni allodiali che esso abbia in quello Stato, ben' inteso che rimangano soggetti alle leggi comuni alla pari di quelli di ogni altro privato possessore e senza pregiudizio dei diritti che potessero i terzi aver su quelli acquistati.

Art. VII. Rimarrano a carico della Toscana tutte quelle pensioni che ai termini dei regolamenti e leggi in uso nello stato di Lucca, possano esser dovute agl' impiegati e famigliari di qualsiasi grado della Real Casa e Corte di Sua Altezza Reale il Duca di Lucca e del Principe Ereditario, ogni qual volta gl' impiegati e famigliari predetti non seguano le Loro Altezze, o non passino al servizio effettivo di Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca.

Art. VIII. Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca essendosi mossa a stipulare il presente Trattato unicamente per il desiderio di procurare ogni maggior vantaggio alla popolazione Lucchese, e per aderire al tempo stesso alle domande ultroneamente fattele da Sua Altezza Reale il Duca di Lucca, e non mai per accrescere neppure precariamente la estensione dei dominj, oltre il limite convenuto nei trattati, intende per quanto le spetta di devenire per parte sua, e subitochè anderà al possesso del Ducato di Lucca, alla cessione dei territorj che debbono devolversi ad altre Sovranità, in piena conformità alle cose stipulate nei Trattati di Vienna e di Firenze, fermo stante quanto in quest' ultimo Trattato venne disposito relativamente ai territorj di Barga e Pietra Santa.

Art. IX. Conseguentemente al principio enunciato nell' Articolo precedente, Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca rilascia a disposizione di Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena, senza pregiudizio di quelle compensazioni che potessero esser combinate fra l'Al-· tezza Sua e quella del Duca di Lucca, dal di cui libero fatto ha origine questa anticipata cessione, il territorio di Fivizzano che deve passare a far parte dello Stato Estense, secondo il disposto dell Articolo CII del Trat

tato di Vienna e dell' altro Trattato di Firenze più volte citato.

Art. X. In simil modo, Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca intende di rilasciare a Suà Altezza Reale il Duca di Lucca e futuro Duca di Parma il territorio Pontremolese ed altri della provincia della Lunigiana che devon far parte del Ducato di Parma a forma del Trattato di Firenze de' 28 Novembre, 1844, ed in piena esecuzione del medesimo.

Art. XI. Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca si obbliga, per quanto le spetta, a seguitare a corrispondere a Sua Altezza Reale il Duca di Lucca l'annua assegnazione di franchi cinquecento mila stabilita dall Articolo CI dell' Atto del Congresso di Vienna, nello stato di cose e nei termini del Trattato medesimo, di quello di Parigi del 10 Giugno, 1817, e della successiva Convenzione stipulata con la Corte di Vienna nel 10 Luglio, 1818.

Art. XII. L'appannaggio che Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca si è obbligato a far pagare a Sua Altezza Reale il Duca di Lucca, essendo una continuazione di quello che la Real Casa Ducale percipe attual mente dallo Stato, decorrerà senza interruzione anche dopo l'avvenuto passaggio dello Stato medesimo alla Toscana, per il tempo e termine designato dal precedente Articolo Terzo.

Art. XIII. Sua Altezza Reale il Duca di Lucca avendo fin qui percetta dal tesoro di quello Stato annualmente una somma fissa nel quantitativo surriferito, s'intenderà che tutto il numerario esistente nelle regie e pubbliche casse, tutti i generi in essere nei regj e pubblici magazzine, come tutte le rendite e crediti già maturati e da maturare, salvo quanto ad antichi crediti contro i terzi venne riservato nel Trattato del 2 Giugno ultimo passato, si riguarderanno come pertinenti alla sovranità, e passeranno con quella nel Sovrano successore unitamente alla proprietà e dominio di ogni fabbrica e possesso spettante allo Stato, tale quale ora si trova, esclusa ogni liquidazione e compenso ulteriore.

Art. XIV. Fermo stante il disposto del Trattato del 2 Giugno predetto quanto alla recognizione del debito pubblico Lucchese, ed al credito particolare di Sua Altezza Reale il Duca Carlo Lodovico, che fa parte del medesimo, rimane espressamente pattuito che le rate

C2

che fossero ancora pagabili in conto dell' imprestito negoziato con il Conte Bonfil, passeranno nel tesoro dello Stato, il quale si obbliga ad erogarle nel saldo di tutti i debiti contemplati nel prospetto allegato alle relative

convenzioni.

Art. XV. Appena effetuato il cambio delle ratifiche del presente Trattato, le Alte Parti Contraenti procederanno a comunicarlo alle Potenze segnatarie del Trattato di Firenze de' 28 Novembre 1844 ed a tutti gli atti esecutivi concernente i passaggi di territorio sopra contemplati nei modi già stabiliti nel Trattato medesimo o in quelli che più convenienti alle circostanze del caso passano esser combinati d'accordo fra tutte le Potenze che vi hanno interesse.

Art. XVI. Il presente Trattato sarà approvato e ratificato da Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana e da Sua Altezza Reale l'Infante Duca di Lucca, e le ratifiche ne saranno cambiate in Firenze nello spazio di giorni tre computabili da quello della sottoscrizione di esso, e più presto se sarà possibile.

In fede di che i Plenipotenziarj lo hanno munito ciascheduno della loro firma, e vi hanno apposto il sigillo delle respettive loro armi.

sette.

Firenze, li quattro Ottobre, mille otto cento quaranta

(L. S.) Tommaso Ward. (L. S.) L. Serristori.

3.

Acte d'abdication et de cession du Duc de Luc-
ques, signé à Modène, le 5 octobre 1847.
Noi, Carlo Lodovico di Borbone, Infante di Spagna,
Duca di Lucca, etc.

Il desiderio vivo e costante di concorrere con ogni mezzo conveniente al maggior bene della popolazione dello Stato di Lucca, del quale temporariamente abbiamo fino ad ora ritenuta la sovranità, mosse già l'animo nostro a concludere nel 2 Giugno decorso con Sua Altezza Imperiale e Reale il Gran Duca di Toscana, un trattato solenne, per il quale abolita fin d'ora la linea

« SebelumnyaLanjutkan »